“Ogni pratica sociale violenta fisicamente
o psicologicamente, che attenta all’integrità, allo
sviluppo psicofisico, alla salute, alla libertà o
alla vita delle donne, col fine di annientare l’identità attraverso
l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla sottomissione
o alla morte della vittima nei casi peggiori” e ancora
“violenza fisica, psicologica, economica, istituzionale,
rivolta contro la donna – in quanto donna –
perché non rispetta il ruolo sociale impostole”.
“Femminicidio” di Barbara Spinelli
La violenza contro le donne è un reato e come tale deve essere perseguito per legge.
E’ fondamentale che il cambiamento culturale nelle relazioni tra i generi sia sostenuto ed accompagnato da un sistema normativo che sanzioni chi si rende colpevole di questi atti.
Le denunce fatte dalle donne hanno portato all’approvazione della legge n°38 del 2009 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori” meglio conosciuta come legge contro lo stalking. Ecco una sintesi ragionata della legge, dove puoi trovare anche le domande più frequenti sulla normativa e la descrizione di alcuni casi Scheda_legge_38_2009
Ecco le altre schede sintetiche delle leggi fondamentali in materia di contrasto alla violenza contro le donne:
” La L.154/2001 introduce nuove misure volte a contrastare in maniera incisiva i casi di violenza all’interno delle mura domestiche.
L’applicazione di tale legge ha il duplice scopo di prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze fisiche e morali in seno alla famiglia e di recuperare i rapporti all’interno della stessa.
E’ un importante strumento di tutela per i soggetti vittime di violenze e ha come obiettivo quello di rafforzare siffatta tutela attraverso una duplice tipologia di interventi: in ambito penale e civile.” Scheda_legge_154_2001
“La legge del 15 febbraio 1996 n.66 persegue l’obiettivo di tutelare l’integrità non solo fisica ma anche psichica dei soggetti più esposti alle aggressioni e alle violenze sessuali ed ha uno scopo preventivo e punitivo, le pene previste per chi si macchia di violenza sessuale sono, infatti, più severe rispetto al passato.
La scelta compiuta dal legislatore con l’applicazione della legge n. 66/1996 è stata quella di introdurre la definizione di un’unica ipotesi di reato denominato “atti sessuali”, includendo così, in tale espressione, anche quei casi in cui non vi è stato un contatto fisico tra vittima e aggressore. Con ciò si è voluto eliminare la necessità di indagini, umilianti per la vittima, volte ad identificare nel caso concreto la specifica condotta compiuta dal colpevole.” Scheda_legge_66_1996